ASSOCIAZIONE SISCA
Lo Statuto
SISCA
SOCIETÀ ITALIANA SCIENZE COMPORTAMENTALI APPLICATE
Società italiana per lo studio del comportamento animale,
della terapia comportamentale e dell’utilizzo degli animali
come ausilio terapeutico per la salute umana
DENOMINAZIONE - SEDE - SCOPO
Art. 1 - E' costituita l'Associazione: "Società Italiana
Scienze Comportamentali Applicate”,
anche “Società italiana per lo studio del comportamento animale,
della terapia comportamentale e dell’utilizzo degli animali come ausilio
terapeutico per la salute umana.
Art. 2 - Essa ha sede in Cremona, via Trecchi 20, presso la "Società Culturale Italiana Veterinari per Animali da Compagnia" (S.C.I.V.A.C.), alla quale è affiliata.
Art. 3 - L'Associazione non ha scopi di lucro e persegue finalità scientifiche
e culturali, allo scopo di promuovere la ricerca e la conoscenza nel
settore delle scienze comportamentali applicate agli animali domestici,
con particolare riferimento alle problematiche della terapia comportamentale
e dell’utilizzo degli animali come ausilio terapeutico per la
salute umana. La SISCA intende inoltre incentivare la collaborazione
tra tutti coloro che si occupano della materia, sia a livello scientifico
che professionale. La SISCA intende perseguire i propri scopi sia mediante
congressi, seminari, tavole rotonde, corsi, pubblicazioni e gruppi di
studio e di lavoro, da costituire secondo necessità, sia promuovendo
qualsiasi iniziativa ritenuta idonea.
PATRIMONIO ED ESERCIZI SOCIALI
Art. 4 - Il patrimonio è costituito:
a) dai beni mobili e immobili che diverranno di proprietà dell'Associazione;
b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze del bilancio;
c) da eventuali erogazioni, donazioni, e lasciti.
Le entrate dell'Associazione sono costituite dalle quote sociali
Art. 5 - L'esercizio finanziario chiude al 31 dicembre di ogni anno.
Entro quattro mesi dalla chiusura di ogni esercizio verranno predisposti
dal Consiglio Direttivo il bilancio consuntivo e quello preventivo del
successivo esercizio.
SOCI
Art. 6 - I soci dell'Associazione si dividono in soci effettivi e soci
onorari. Sono soci effettivi, oltre ai membri fondatori che hanno stipulato
l'atto costitutivo dell'Associazione , i laureati in medicina veterinaria
o in lauree affini che ne facciano richiesta. Per altri laureati sarà il
Consiglio Direttivo a stabilire di volta in volta l’idoneità per
l’Associazione del candidato. Possono essere nominati soci onorari
coloro che si sono particolarmente distinti per l’attività scientifica
nel settore delle scienze comportamentali applicate o hanno contribuito
in maniera meritoria nei confronti dell’Associazione. I soci onorari
non pagano quote associative o di partecipazione, non hanno diritto di
voto e non possono ricoprire cariche elettive.
Art. 7 - Le domande di ammissione dei nuovi membri devono essere indirizzate
al Presidente e ratificate per l'accettazione dal Consiglio Direttivo.
La quota associativa dovuta dai membri sarà determinata al termine
di ogni anno sociale dal Consiglio Direttivo sulla base del consuntivo
approvato. Le iscrizioni decorrono dall'accettazione della domanda al
31 dicembre dello stesso anno.
DOVERI DEI SOCI
Art. 8 - L'appartenenza all'Associazione ha carattere libero e volontario,
ma impegna gli aderenti al rispetto dello statuto e delle risoluzioni
prese dai suoi organi rappresentativi, secondo le competenze statutarie,
nonché al pagamento della quota sociale.
La qualità di socio si perde per decesso, dimissioni, morosità e
indegnità: la morosità verrà dichiarata dal Consiglio
Direttivo; l'indegnità verrà sancita dall'Assemblea dei
soci su proposta del Consiglio Direttivo.
DIRITTI DEI SOCI
Art. 9 - L'iscrizione alla S.I.S.C.A. dà diritto, per l'anno
di iscrizione, a ricevere le riviste, le monografie e tutto il materiale
eventualmente prodotto, a partecipare, a condizioni agevolate, a tutti
i Congressi, Convegni, Corsi e a tutte le altre iniziative organizzate,
nonché a usufruire di tutti i servizi offerti.
AMMINISTRAZIONE
Art. 10 - L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo
composto da cinque membri, eletti dall'assemblea dei soci, previa approvazione
del Consiglio Direttivo della S.C.I.V.A.C. In caso di dimissioni o decesso
di un consigliere, il Consiglio alla prima riunione provvede alla sua
sostituzione chiedendone la convalida alla prima assemblea annuale.
Nessun compenso è dovuto ai membri del Consiglio.
Art. 11 - Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Presidente,
un Vicepresidente e un Segretario-Tesoriere.Queste tre cariche devono
essere ricoperte da membri laureati in veterinaria. Le cariche di Consigliere
possono essere ricoperte da membri laureati in materie affini.
Art. 12 - Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni. Al termine
del mandato il Vicepresidente assume la carica di Presidente e il Presidente
diventa automaticamente Presidente Senior.
Art. 13 - Il Consiglio si riunisce tutte le volte che il Presidente
lo ritenga necessario o che ne sia fatta richiesta da almeno tre dei suoi
membri e comunque almeno due volte all'anno per deliberare in ordine al
consuntivo ed al preventivo ed all'ammontare della quota sociale.
Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva
della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della
maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di
chi presiede.
Delle riunioni del Consiglio verrà redatto, su apposito libro,
il relativo verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal
Segretario.
Art. 14 - Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi
poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione.
Art. 15 - Il Presidente, ed in sua assenza il Vicepresidente, rappresenta
legalmente l'Associazione nei confronti dei terzi ed in giudizio, cura
l'esecuzione dei deliberati dell'Assemblea e del Consiglio; nei casi
d'urgenza, può esercitare i poteri del Consiglio, salvo ratifica
da parte di questo alla prima riunione.
ASSEMBLEE
Art. 16 - I soci sono convocati in Assemblea dal Consiglio Direttivo
almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio
sociale mediante comunicazione scritta diretta a ciascun socio, almeno
quindici giorni prima di quello fissato per l'adunanza. L'Assemblea deve
pure essere convocata su domanda motivata e firmata da almeno un decimo
dei soci, a norma dell'art. 20 Codice Civile.
Art. 17 - L'Assemblea delibera su bilancio consuntivo e preventivo,
sugli indirizzi e direttive generali della Associazione, sulla nomina
dei componenti
il Consiglio Direttivo e sulle modifiche dell'atto costitutivo e statuto,
e su tutto quant'altro a lei demandato per legge o per statuto.
Art. 18 - Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci
in regola nel pagamento della quota annua di associazione. Sono ammesse
le deleghe
ad altro associato, sottoscritte in calce all'avviso di comunicazione.
Nessun associato può cumulare più di una delega.
Art. 19 - L'Assemblea è presieduta dal Presidente del
Consiglio, in mancanza del Vicepresidente o da un membro del Consiglio
Direttivo;
in loro mancanza l'Assemblea nomina il proprio Presidente. Il Presidente
dell'Assemblea nomina un Segretario e, se lo ritiene il caso, due Scrutatori.
Spetta
al Presidente dell'Assemblea constatare il diritto di intervento all'Assemblea.
Delle riunioni di Assemblea si redige processo verbale firmato dal Presidente
e dal Segretario ed eventualmente dagli
Scrutatori.
Art. 20 - Le Assemblee sono validamente costituite e deliberano con
le maggioranze previste dall'art. 21 del Codice Civile, primo comma anche
per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto e ciò in
espressa deroga a quanto previsto dal secondo comma dell'art. 21 del
Codice Civile.
Le Assemblee elettive nella parte relativa all'elezione del nuovo
Consiglio, sono presiedute dalla Commissione Elettorale. La Commissione
Elettorale è costituita
dai Past President (ex Presidenti del Consiglio Direttivo), dal Presidente,
dal Vicepresidente e dal Presidente della S.C.I.V.A.C. Per la scelta
della lista da proporre all'Assemblea elettorale, la Commissione deve
raggiungere
una maggioranza significativa ovvero almeno i 2/3
Candidature eventuali proposte dai soci devono giungere al Presidente
(tramite raccomandata) almeno trenta giorni prima dell'Assemblea elettiva.
La Commissione Elettorale, valutatane l'idoneità statutaria,
le presenta all'Assemblea dopo averle integrate con la propria lista
od in
alternativa a questa.
Un Consigliere dura in carica al massimo per tre mandati, quindi se non
entra nei meccanismi automatici (Vicepresidente e Presidente) non è più rieleggibile.
MODIFICHE STATUTARIE
Art. 21 - Eventuali proposte di modifiche statutarie devono essere
presentate al Presidente da soci effettivi almeno un mese prima dell'Assemblea.
Le
proposte vengono valutate e votate in ambito consigliare e, in caso
di parere favorevole, sottoposte al Consiglio Direttivo della S.C.I.V.A.C.
In caso di ulteriore parere favorevole gli emendamenti proposti sono
sottoposti
all'approvazione dell'Assemblea che delibererà con le maggioranze
previste dall'art. 20 del presente statuto.
SCIOGLIMENTO
Art. 22 - Lo scioglimento dell'Associazione deve essere richiesto da
almeno due terzi dei membri effettivi ed è deliberato dall'Assemblea
la quale provvederà alla nomina di uno o più liquidatori.
In caso di scioglimento i fondi eventualmente esistenti vengono devoluti
alla Società S.C.I.V.A.C., la quale si impegna a reimpiegarli esclusivamente
con finalità scientifiche e culturali. Le eventuali passività saranno
a carico della S.C.I.V.A.C.
CONTROVERSIE
Art. 23 - Tutte le eventuali controversie sociali tra soci e tra questi
e l'Associazione o i suoi organi, saranno sottoposte alla decisione di
un Collegio di Arbitri, composto da tre membri dei quali uno nominato
da ciascuna delle parti ed il terzo nominato dai primi due di comune
accordo o, in mancanza di accordo, dal Presidente della S.I.S.C.A.; essi
giudicheranno
ex bono et aequo senza formalità di procedura.
Il loro lodo sarà inappellabile.
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